Art. 5
In vigore dal 19 mag 1938
Per la preparazione e la pubblicazione delle statistiche di cui all' del presente decreto, saranno comandati dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica, di concerto tra le Amministrazioni stesse, i seguenti magistrati e funzionari:
Gruppo A - 1 magistrato........... del grado del grado 5°
» A - 1 »........... » » 6°
» B - 5 cancellieri........... » » 7°
» B - 3 »........... » » 8°
» B - 1 cancelliere........... » » 10°
» B - 4 »........... » » 10°
» C - 1 aiutante di cancelleria..... » » 9°
» C - 1 »........... » » 10°
» C - 2 aiutanti........... » » 12°
Il comando sarà effettuato con le norme di cui all' del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, ed il detto personale continuerà, ad ogni effetto, a far parte dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, a carico del quale rimane la corresponsione degli stipendi ed assegni vari di ogni specie ad esso spettanti.
Il funzionario che cessi dalla posizione di comando all'Istituto verrà sostituito con altro di categoria e grado uguale; ove ciò non fosse possibile, potrà essere sostituito con altro di grado inferiore ma solo per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
Le note di qualifica di tale personale saranno compilate dall'Istituto centrale di statistica entro il gennaio di ogni anno oppure quando dovesse occorrere. Esse saranno trasmesse al Ministero di grazia e giustizia accompagnate da un rapporto informativo a firma del presidente dell'Istituto.
Le note di qualica ed i rispettivi rapporti informativi dovranno essere presi in esame come elemento di giudizio sulla attitudine o meno alla promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-5