Art. 2
In vigore dal 19 mag 1938
Le cancellerie degli Uffici giudiziari del Regno, gli Archivi notarili distrettuali, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, funzioneranno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, quali organi periferici dell'Istituto centrale di statistica.
Il Ministero di grazia e giustizia continuerà ad impartire dirette disposizioni agli Uffici giudiziari e alle Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione del Regno per quanto concerne la raccolta dei dati statistici necessari per fini amministrativi e per studi legislativi che non formino già oggetto di rilevazione da parte dell'Istituto.
L'Istituto centrale di statistica corrisponderà direttamente con i suddetti organi periferici ed essi direttamente con l'Istituto, per tutto ciò che concerne la parte statistica. Quest'ultimo fornirà al Ministero di grazia e giustizia tutte le notizie che gli saranno richieste, nonché le pubblicazioni relative alle statistiche giudiziarie e penitenziarie che saranno man mano pubblicate.
Le notizie statistiche sulle grazie, sui provvedimenti di governo in materia penale (liberazioni condizionali, estradizioni, ecc.) e sulle indagini e procedimenti speciali del Ministero di grazia e giustizia, verranno raccolte dal Ministero stesso e comunicate all'Istituto centrale di statistica per la loro pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-2