Art. 6

In vigore dal 19 mag 1938
È tuttavia data facoltà all'Istituto centrale di statistica di richiedere, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, esclusivamente per lavori di carattere eccezionale e per periodi temporanei, che siano comandati alle sue dipendenze, a seconda della necessità dei servizi, altri funzionari di ruolo fino ad un massimo di cinque. In tali casi l'onere finanziario relativo a questo personale sarà a carico dell'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-6

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