Art. 8

In vigore dal 19 mag 1938
Entro il 30 giugno 1939-XVII, l'Istituto centrale di statistica fisserà definitivamente il numero dei funzionari ed impiegati di ruolo di cui all' precedente, che dovranno essere comandati alle sue dipendenze. In correlazione all'eventuale minor numero di funzionari dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli aiutanti di cancelleria e degli istitutori degli Istituti di prevenzione e di pena, comandati in confronto dei 17 di cui al precedente , ed avuto riguardo all'onere annuale per il relativo trattamento stabilito in L. 340.000, a cura del Ministero delle finanze sarà aumentato l'assegno di cui al comma 1° dell' a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, riducendosi in misura corrispondente i posti dei ruoli suddetti. Per l'esercizio 1937-38 e per l'esercizio 1938-39 la somma da assegnare per eventuale minor distacco di funzionari sarà stabilita d'accordo tra le due Amministrazioni interessate e verrà corrisposta all'Istituto centrale di statistica dal Ministero di grazia e giustizia a carico del capitolo stipendi e assegni vari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-8

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