REGIO DECRETO·n. 677·24 aprile 1927
Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato.
Vigente dal 14 dicembre 2009 25 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'ar
Art. 2Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni e degli assegn
Art. 3Avvenuta la loro inscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio
Art. 4I titolari di pensioni o di assegni assimilati - ottenuta la loro iscrizione a correntisti
Art. 5Per disporre pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire
Art. 6Nella località sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui è aperto il con
Art. 7Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 9ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 10ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 11ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 12ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 13ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
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- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 43, comma 1) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 4.