Art. 4

In vigore dal 17 ago 1986
I titolari di pensioni o di assegni assimilati - ottenuta la loro iscrizione a correntisti - devono presentare o far pervenire per posta all'Intendenza di finanza (Sezione tesoro) o all'Amministrazione centrale competente a disporre i pagamenti, domanda, in carta libera, perché gli ordini od i mandati per gli assegni ad essi dovuti vengano estinti mediante versamento nel conto corrente postale aperto a loro favore. Gli assegnatari devono indicare nella domanda il numero e l'intestazione del proprio conto corrente postale e l'ufficio conti presso il quale è aperto il conto stesso. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N.429.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-4

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Art. 4 Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo