Art. 2

In vigore dal 27 mag 1927
Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni e degli assegni assimilati deve presentare ad un qualsiasi ufficio postale la relativa domanda da redigersi sugli appositi modelli che si trovano a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici postali, corredata del fac-simile della propria firma ed, eventualmente, di quella delle persone autorizzate a riscuotere in sua vece. Per i minori e gli altri incapaci le domande sono fatte dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza e devono essere corredate del fac-simile della firma delle persone stesse, autorizzate a disporre delle somme che verranno iscritte a credito del conto corrente. All'atto della presentazione della domanda i richiedenti versano all'ufficio di posta la somma dovuta per la prima provvista dei modelli di cui al successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-2

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