Art. 6

In vigore dal 27 mag 1927
Nella località sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui è aperto il conto dell'assegnatario, il pagamento degli assegni è, senz'altro, effettuato a richiesta dell'esibitore, se trattasi di assegni al portatore, o del beneficiario o dell'ultimo giratario, se trattasi di assegni nominativi o circolari. Gli assegnatari che intendano riscuotere o far riscuotere da terzi presso un qualunque ufficio fuori della sede dell'ufficio conti o della sezione delegata, trasmettono l'assegno con l'apposita busta senza francobollo all'ufficio detentore del conto, per l'emissione del corrispondente mandato di pagamento o per l'apposizione del visto, nel caso in cui trattisi di assegno circolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-6

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