Art. 5

In vigore dal 27 mag 1927
Per disporre pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al pari degli altri correntisti, si avvolgono dei moduli indicati al precedente , e cioè: a) di quelli per i prelevamenti in contanti a proprio favore od favore di terzi; b) di quelli per trasferimenti di somme dal proprio conto a quello di altro correntista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-5

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