Art. 5
In vigore dal 27 mag 1927
Per disporre pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al pari degli altri correntisti, si avvolgono dei moduli indicati al precedente , e cioè:
a) di quelli per i prelevamenti in contanti a proprio favore
od favore di terzi;
b) di quelli per trasferimenti di somme dal proprio conto a quello di altro correntista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-5