Art. 7

In vigore dal 27 mag 1927
Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli speciali assegni per posta-giro e farne l'invio, con la consueta busta, senza francobollo, al proprio ufficio conti, che darà partecipazione agli interessati delle eseguite operazioni di addebitamento e accreditamento. I prelevamenti effettuati in contanti, prima che siano trascorsi dieci giorni dall'accreditamento, e quelli eseguiti fuori dei capoluoghi di Provincia, sono soggetti alle seguenti tasse: fino a L. 50......... L. 0.20 da L. 50.01 a L. 100.... » 0.30 » » 100.01 » » 200.... » 0.40 » » 200.01 » » 300.... » 0.50 » » 300.01 » » 400.... » 0.60 » » 400.01 » » 500.... » 0.70 » » 500.01 » » 1000.... » 0.90 e successivamente L. 0.25 per ogni L. 1000 o frazione, sino al massimo di L. 25 di tassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-7

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Art. 7 Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo