Art. 11

Abrogato
In vigore dal 17 ago 1986
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo