Art. 3

In vigore dal 27 mag 1927
Avvenuta la loro inscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio conti designato, la partecipazione del numero del conto aperto a loro favore e i seguenti moduli ufficiali, occorrenti per le operazioni di prelevamento in contanti o per posta-giro, dal proprio conto corrente: a) assegni (cheques) postali per pagamenti in contanti o per posta-giro, ed eventualmente assegni postali circolari; b) buste per la spedizione degli assegni, in esenzione delle tasse postali, all'ufficio conti. I titolari di pensioni o di altri assegni congeneri che intendessero eseguire versamenti direttamente al proprio conto corrente, devono chiedere, come gli altri correntisti, i bollettini da compilarsi per la effettuazione dei versamenti stessi. Le richieste di moduli, successive alla prima, devono essere inoltrate direttamente all'ufficio conti, accompagnate da un assegno o da un posta-giro tratto a favore dell'ufficio stesso per l'importo corrispondente ai moduli richiesti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-3

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