Art. 1
In vigore dal 27 mag 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, concernente le facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato;
Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, e per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La facoltà di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all' del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle somme in conto corrente postale, è subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-1