Art. 22

In vigore dal 27 mag 1927
Le facoltà consentite agli impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria ed ai pensionati di cui all' del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni ad essi spettanti, s'intendono concessi ai titolari di soprassoldi di medaglia al valor militare o di assegni annessi ad onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, anche se i titolari stessi non abbiano la qualità di impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria, nè di pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome. Tale facoltà, nei riguardi dei decorati di medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, che non siano impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria nè pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome, è, tuttavia, subordinata alla espressa richiesta che il pagamento dei soprassoldi a loro favore, secondo le modalità previste nel R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, sia effettuato a rate semestrali, anziché a rate mensili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-22

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