Art. 24

In vigore dal 27 mag 1927
Le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) e le Amministrazioni centrali, quando vengano comunque a conoscenza che sia cessato il diritto ad una pensione od assegno, ne sospendono il pagamento, avvertendone d'urgenza la Sezione di tesoreria o l'Amministrazione delle poste, per la restituzione degli ordini che fossero stati ad essi rimessi per la commutazione o l'accreditamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-24

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