Art. 23
In vigore dal 27 mag 1927
Indipendentemente da quanto è prescritto nell' del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) od alle Amministrazioni centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome, nonché le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell'art. 115 del R. decreto 25 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.
Le comunicazioni di cui sopra devono dalle autorità comunali essere fatte mediante lettera raccomandata e le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono accusarne ricevuta per iscritto, nel giorno successivo a quello del ricevimento.
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