Art. 21

In vigore dal 27 mag 1927
Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) chiedono, a scadenza, ai municipi dei Comuni in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni alle quali fosse subordinato il pagamento delle quote assegnate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-21

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