REGIO DECRETO·n. CCLXXIX·1 agosto 1899
Che istituisce una scuola di arti e mestieri nella citta' di Arezzo.
Vigente dal 5 ottobre 1899 17 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2Alla spesa di mantenimento annuo della scuola è provveduto coi contributi annuali del Mini
Art. 3Alla scuola sono ammessi i giovani che abbiano compiuta l'età di 12 anni e sieno forniti d
Art. 4La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: Disegno geometrico a mano libera, ornamentale,
Art. 5Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e finisce col
Art. 6La scuola nei giorni festivi impartisce l'insegnamento di disegno agli operai che non abit
Art. 7La direzione ed il governo della scuola sono affidati ad un consiglio direttivo composto d
Art. 8Il consiglio direttivo si aduna normalmente ogni mese, e tutte le volte che ve ne sia nece
Art. 9Spetta al consiglio direttivo di: a) formulare il regolamento interno della scuola che dov
Art. 10Al direttore spetta di fare eseguire le deliberazioni del consiglio; di curare l'osservanz
Art. 11Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la immediata vig
Art. 12I professori debbono adunarsi una volta ogni mese, sotto la presidenza del direttore, per
Art. 13Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella s
Art. 14Gli esami di promozione verranno dati per ciascuna materia avanti una commissione composta
Art. 15Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sarà detto av