Art. 4

In vigore dal 20 ott 1899
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: Disegno geometrico a mano libera, ornamentale, geometrico colla riga e col compasso. Modellazione - lingua italiana - aritmetica - nozioni elementari di contabilità attinenti alle arti ed ai mestieri - geometria e nozioni fondamentali di meccanica. Fornisce inoltre, ed in principal modo, l'istruzione occorrente per l'esercizio delle arti dei fabbri, dei falegnami e scarpellini, mediante esercitazioni pratiche in appositi laboratorii. Le materie suddette, come pure le esercitazioni pratiche di laboratorio, sono obbligatorie per tutti gli allievi. La modellazione è obbligatoria soltanto per i giovani che si dedicano a quelle arti per cui è giovevole la conoscenza di essa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Che istituisce una scuola di arti e mestieri nella citta' di Arezzo. — Testo vigente | Portale Normativo