Art. 2
In vigore dal 20 ott 1899
Alla spesa di mantenimento annuo della scuola è provveduto coi contributi annuali del Ministero di agricoltura, industria e commercio in lire 1,200; del comune di Arezzo in lire 920; della camera di commercio di Arezzo in lire 630, e della fraternità dei laici della stessa città in lire 370; e con i sussidi che saranno accordati dalla provincia e dalla società operaia di Arezzo. Il municipio inoltre fornisce gratuitamente i locali necessari alla scuola ed ai laboratorii per le esercitazioni pratiche degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-2