Art. 3
In vigore dal 20 ott 1899
Alla scuola sono ammessi i giovani che abbiano compiuta l'età di 12 anni e sieno forniti del certificato di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare, od abbiano subito analogo esame di ammissione nella scuola stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-3