Art. 5
In vigore dal 20 ott 1899
Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e finisce col 1° luglio. Il 21 marzo cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali, eccettuato il sabato in ore serali e la domenica in ore diurne.
La durata complessiva di esse sarà per ciascun giorno di ore due e mezzo nell'orario invernale e due ore nell'orario primaverile. Sarà di quattro ore nella domenica. Le lezioni serali incomincieranno col primo di novembre e finiranno coll'ultimo di maggio.
Le lezioni domenicali incomincieranno coi primi di novembre e finiranno cogli ultimi di giugno.
Potrà il consiglio direttivo, quando ne sia ravvisata la opportunità, e con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, istituire anche corsi diurni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-5