Art. 10
In vigore dal 20 ott 1899
Al direttore spetta di fare eseguire le deliberazioni del consiglio; di curare l'osservanza dei programmi, degli orari e dei regolamenti e di provvedere, sotto la sua responsabilità, alla conservazione del materiale scolastico. Di questo dovrà essere compilato un inventario, che sarà tenuto sempre al corrente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-10