Art. 14

In vigore dal 20 ott 1899
Gli esami di promozione verranno dati per ciascuna materia avanti una commissione composta del direttore, dell'insegnante della materia di esame, e di un altro insegnante designato dal consiglio direttivo. Per gli esami di licenza farà parte della commissione esaminatrice anche un membro del consiglio direttivo. L'esito dell'esame è indicato con punti dall'uno al dieci: al numero sei corrisponde l'idoneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-14

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