Art. 11

In vigore dal 20 ott 1899
Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto conseguito, una nota di merito che sarà segnata in apposito registro, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-11

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