Art. 9
In vigore dal 20 ott 1899
Spetta al consiglio direttivo di:
a) formulare il regolamento interno della scuola che dovrà essere approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) proporre all'approvazione del Ministero stesso la nomina, e quando ne sia il caso, la sospensione o la revoca degl'insegnanti e del direttore. La nomina sarà fatta dal Ministero sulla proposta del consiglio, od in seguito a concorso;
c) deliberare, al principio di ogni anno, i programmi degl'insegnamenti compilati dagl'insegnanti, e determinare gli orari.
I programmi dovranno essere approvati dal Ministero;
d) redigere e presentare al Ministero ed alla camera di commercio, nei primi quindici giorni dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dal bilancio consuntivo, dai programmi e dagli orarii;
e) curare la gestione della scuola e preparare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero;
f) stabilire i giorni e le modalità degli esami finali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-9