Art. 13

In vigore dal 20 ott 1899
Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella seconda quindicina di ottobre gli esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel giugno precedente o che non fossero stati approvati in qualche materia. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate nell'ultimo biennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-13

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