Art. 17

In vigore dal 20 ott 1899
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sospende temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all' qualora non fossero osservate le disposizioni in vigore per la scuola, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sarre, addì 1° agosto 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1899. Reg. 220. Atti del Governo a f. 219. Pacini. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI. A. Salandra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-17

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