Art. 15
In vigore dal 20 ott 1899
Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sarà detto aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola di arti e mestieri, e saranno indicate le materie, nelle quali subì l'esame con i punti di merito conseguiti. La nota con profitto corrisponde a punti 6, 7 e 8 e quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Alla fine del corso sarà conferito un attestato di licenza dalla scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-15