Art. 15

In vigore dal 20 ott 1899
Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sarà detto aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola di arti e mestieri, e saranno indicate le materie, nelle quali subì l'esame con i punti di merito conseguiti. La nota con profitto corrisponde a punti 6, 7 e 8 e quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Alla fine del corso sarà conferito un attestato di licenza dalla scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo