Art. 8

In vigore dal 20 ott 1899
Il consiglio direttivo si aduna normalmente ogni mese, e tutte le volte che ve ne sia necessità per il disbrigo degli affari di sua competenza. Decade dall'ufficio il consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene per tre mesi alle sedute del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-8

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