Art. 7
In vigore dal 20 ott 1899
La direzione ed il governo della scuola sono affidati ad un consiglio direttivo composto di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:
Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Comune di Arezzo;
Camera di commercio;
Fraternità dei laici;
Saranno pure rappresentati nel consiglio direttivo della scuola a mezzo di un proprio delegato: la provincia e la società operaia di mutuo soccorso in Arezzo ove concorrano con un contributo annuo al mantenimento dell'istituto.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. L'ufficio di segretario è affidato al direttore della scuola.
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