Art. 7

In vigore dal 20 ott 1899
La direzione ed il governo della scuola sono affidati ad un consiglio direttivo composto di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono: Ministero di agricoltura, industria e commercio; Comune di Arezzo; Camera di commercio; Fraternità dei laici; Saranno pure rappresentati nel consiglio direttivo della scuola a mezzo di un proprio delegato: la provincia e la società operaia di mutuo soccorso in Arezzo ove concorrano con un contributo annuo al mantenimento dell'istituto. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. L'ufficio di segretario è affidato al direttore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-01;279#art-7

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