LEGGE·n. 334·25 luglio 1988
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Vigente dal 11 agosto 1988 30 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Principi generaliArt. 3Condizioni per il trasferimentoArt. 4Obbligo di fornire informazioniArt. 5Domande e risposteArt. 6Documentazione da allegareArt. 7Consenso e verificaArt. 8Effetti del trasferimento per lo Stato di condannaArt. 9Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzioneArt. 10Continuazione dell'esecuzioneArt. 11Conversione della condannaArt. 12Grazia, amnistia, commutazioneArt. 13Revisione della sentenzaArt. 14Cessazione dell'esecuzioneArt. 15Informazioni concernenti l'esecuzioneArt. 16TransitoArt. 17Lingue e speseArt. 18Firma ed entrata in vigoreArt. 19Adesione degli Stati non membriArt. 20Applicazione territorialeArt. 21Applicazione nel tempoArt. 22Relazioni con altre convenzioni ed accordi.Art. 23Composizione amichevoleArt. 24DenunciaArt. 25Notifiche