Convenzione
Art. 12
Grazia, amnistia, commutazione
In vigore dal 12 ago 1988
Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-12