Convenzione
Art. 17
Lingue e spese
In vigore dal 12 ago 1988
1. Le informazioni ai sensi dell', paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati.
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa.
4. Salvo l'eccezione prevista all', paragrafo 2, lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati.
5. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-17