Convenzione

Art. 4

Obbligo di fornire informazioni

In vigore dal 12 ago 1988
1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione. 2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva. 3. Le informazioni devono comprendere: a) il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata; b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione; c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna. 4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede. 5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richesta di trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-4

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