Convenzione

Art. 3

Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 12 ago 1988
1. Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza è definitiva; c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almento sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c). 3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all', paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altri Parti. 4. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-3

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