Convenzione
Art. 5
Domande e risposte
In vigore dal 12 ago 1988
1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.
2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.
3. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.
4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-5