Convenzione

Art. 2

Principi generali

In vigore dal 12 ago 1988
1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione. 3. Il trasferimento può esserre richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-2

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