Convenzione
Art. 7
Consenso e verifica
In vigore dal 12 ago 1988
1. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-7