Convenzione

Art. 8

Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna

In vigore dal 12 ago 1988
1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-8

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