Convenzione

Art. 21

Applicazione nel tempo

In vigore dal 12 ago 1988
La presente Convenzione sarà applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-21

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Applicazione nel tempo (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.) — Testo vigente | Portale Normativo