Convenzione

Art. 24

Denuncia

In vigore dal 12 ago 1988
1. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono sate trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo