Convenzione
Art. 19
Adesione degli Stati non membri
In vigore dal 12 ago 1988
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all', paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall', lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-19