Convenzione

Art. 14

Cessazione dell'esecuzione

In vigore dal 12 ago 1988
Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-14

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Cessazione dell'esecuzione (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.) — Testo vigente | Portale Normativo