Convenzione
Art. 14
14 / 25Cessazione dell'esecuzione
In vigore dal 12 ago 1988
Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-14