Convenzione

Art. 16

Transito

In vigore dal 12 ago 1988
1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio. 2. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito: a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge. 3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all', paragrafi 2 e 3. 4. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio. 5. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio. 6. La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, nè detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, nè sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna. 7. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio
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