Art. 1
In vigore dal 12 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
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