LEGGE·n. 715·10 agosto 1950
Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.
Legge 10/08/1950, n. 715
Vigente dal 10 agosto 1950 19 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 2LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 3LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 4LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 5LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 6LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 7LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 8LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 9LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 10LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 11LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 12LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 13LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 14LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 15LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 16LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 17LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 18LEGGE 10 agosto 1950, n. 715Art. 19LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
Richiamato da 6 norme
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ot…art. 4Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e p…art. a-4Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.art. 1Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvi…art. 6Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n…art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed econ…art. tud-31