Art. 2
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell' della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non può essere superiore:
a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Per le famiglie composte da più di sette membri può essere
consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.
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