Art. 8
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 30 mar 1952
I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi nè gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.
È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.
È vietato altresì di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.
Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.
Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.
È dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila.
L'importo dell'ammenda, e di quant'altro dovuto per effetto della
risoluzione sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente .
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